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Sez. 6, Sentenza n. 19533 del 06/05/2014 Cc. (dep. 12/05/2014) Rv. 260893 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Causa di ricusazione non emersa in udienza - Termine per la dichiarazione di ricusazione - Decorrenza dalla conoscenza effettiva della causa di ricusazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260893-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

Ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza dibattimentale, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che l'avvenuta notificazione dell'ordinanza di rigetto di richiesta di revoca di sequestro preventivo, asseritamente contenente un giudizio anticipato di colpevolezza, ai soli difensori dell'imputato e non anche a quest'ultimo, pure titolare del diritto a riceverne personalmente comunicazione, fosse sufficiente al fine di ritenere che la causa di ricusazione dovesse ritenersi "divenuta nota" all'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)