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Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 20/03/2007 Ud. (dep. 19/04/2007) Rv. 237649 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | L. n. 266 del 2005 - Modifiche apportate al nono comma dell'art. 110 TULPS - Ultrattività della norma penale - Vigenza della disposizione incriminatrice per i fatti anteriori al 1° gennaio 2006 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237649-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento, restano soggetti alle sanzioni penali, prima previste per la violazione dell'art.110, comma nono, TULPS, i fatti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2006, in quanto le modifiche apportate dall'art. 1, comma 543, L. 23 dicembre 2005, n. 266, operano esclusivamente per le condotte successive a tale data, come espressamente previsto dall'art.1, comma 547, della stessa legge, norma che sancisce la ultrattività della previgente disposizione penale incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo il principio di irretroattività della legge penale incriminatrice, e non quello di retroattività della legge più favorevole al reo, riveste valenza costituzionale).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 9 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 543 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 547 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)