Sez. 3, Sentenza n. 17676 del 21/02/2003 Ud. (dep. 15/04/2003) Rv. 224723 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Disposizioni di cui ll'art. 110 del TULPS - Nozione di giuoco d'azzardo - Ulteriori limiti alla liceità dei giuochi di trattenimento e di abilità - Individuazione.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
Ai fini della distinzione tra giuoco d'azzardo e giuochi di trattenimento e di abilità contenuta nell'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, i commi 6 e 7 del citato articolo 110 fungono da ulteriore limite (rispetto a quanto qualificato come giuoco d'azzardo dal comma 5) per la individuazione dei giuochi da trattenimento o di abilità, escludendo in ogni caso da tale ambito gli apparecchi che riproducono il gioco del poker o le sue regole fondamentali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)