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Sez. 3, Sentenza n. 34117 del 27/04/2006 Ud. (dep. 12/10/2006) Rv. 235051 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Violazioni di cui all'art. 110 TULPS - Parziale depenalizzazione ad opera della legge n. 266 del 2005 - Non retroattività - Presunta incostituzionalità - Non fondatezza - Ragioni. .
Stato
decisa il 2006-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235051-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), nella parte in cui ha escluso dalla depenalizzazione dell'art. 110, comma nono, TULPS le violazioni commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., atteso che la ultrattività della norma incriminatrice, pur rappresentando una deroga al principio della retroattività della legge penale più favorevole, non si pone in contrasto con l'art. 25 Cost., per la assenza della costituzionalizzazione del principio di necessaria retroattività della legge penale più favorevole, e la affermazione del solo principio della irretroattività della legge penale incriminatrice.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 543 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 547 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)