Sez. L, Sentenza n. 12823 del 27/12/1993 (Rv. 484875 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento | Indebito - Ripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Dolo dell'assicurato - Accertamento - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento
La valutazione del giudice del merito diretta ad accertare se un determinato comportamento attivo dell'assicurato sia o no idoneo - in quanto volto intenzionalmente ad indurre in errore l'I.N.P.S. (ancorché attraverso l'operato di un dipendente infedele dello stesso Istituto) - ad integrare il dolo che, ai sensi dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, consente la ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della sufficienza e della correttezza della motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva ritenuto irrilevante la circostanza che, al fine di eliminare l'insufficienza del requisito contributivo per la pensione di anzianità, l'assicurato avesse versato una determinata somma mediante assegni bancari e nelle mani di un dipendente dell'I.N.P.S. anziché ad una apposito sportello dell'Istituto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)