Sez. L, Sentenza n. 3728 del 29/04/1997 (Rv. 503981 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Dolo dell'assicurato ostativo dell'irripetibilità - Condotta del patronato incaricato della trattazione della pratica pensionistica - Rilevanza - Indicazione dei periodi di lavoro all'estero - Omissione intenzionale - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Il dolo dell'interessato normativamente previsto al fine di escludere l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite è configurabile nel caso in cui il patronato incaricato dall'assicurato - che non può considerarsi "terzo" ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1439 cod. civ. -, nel compilare la domanda di pensione, abbia omesso intenzionalmente di indicare nell'apposito spazio del relativo modulo i periodi di lavoro all'estero, non consentendo così all'I.N.P.S. di rilevare l'illegittimità dell'avvenuto versamento in Italia, per lo stesso periodo e a favore dello stesso lavoratore, di contributi assicurativi previsti a favore dei braccianti agricoli disoccupati. (Nella specie la S.C. ha fatto applicazione, quale "ius superveniens", dell'art. 1, comma duecentosessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'intenzionalità dell'omissione, valutando a tal fine la prassi del patronato di non indicare nelle domande di pensione i periodi di lavoro all'estero).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1439, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)