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Sez. 1, Sentenza n. 6525 del 17/12/1980 (Rv. 410311 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ATTRIBUZIONE DI TUTTI I BENI MOBILI AD UN CHIAMATO E DI TUTTI I BENI IMMOBILI AD UN ALTRO - CORRELATIVA ISTITUZIONE DI EREDE- CONFIGURABILITA - ATTRIBUZIONE DEI MOBILI O DEGLI IMMOBILI IN NUDA PROPRIETA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410311-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ATTRIBUZIONE DI TUTTI I BENI MOBILI AD UN CHIAMATO E DI TUTTI I BENI IMMOBILI AD UN ALTRO - CORRELATIVA ISTITUZIONE DI EREDE- CONFIGURABILITA - ATTRIBUZIONE DEI MOBILI O DEGLI IMMOBILI IN NUDA PROPRIETA - IRRILEVANZA.*

L'attribuzione di singoli beni in proprieta, da parte del testatore, puo essere disposta non solo a titolo di legato, ma anche a titolo universale, come avviene nel caso di istituzione con cui e attribuito un intero compendio di beni omogenei (ad esempio, tutti gli immobili o tutti i mobili), sicche la disposizione con la quale il testatore esaurisce il patrimonio ereditario, attribuendo tutti i beni mobili ad un chiamato e tutti i beni immobili ad un altro, non esclude di per se la correlativa istituzione di erede, in quanto non e avulsa dal concetto di quota richiamato dallo art 588 cod civ, comportandone la non difficile Determinazione mediante il raffronto dei beni con l'intero patrimonio, ne eventualmente trova ostacolo nell'essere una delle attribuzioni in nuda proprieta, non essendo questa un diritto parziario rispetto alla proprieta piena, ma lo stesso diritto di proprieta temporaneamente compresso e destinato a riacquistare la sua naturale espansione alla fine dell'usufrutto. (V 4865/77, mass n 388468; (V 902/69, mass n 339271; (V 2023/66, mass n 323945).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)