Sez. 1, Sentenza n. 1481 del 28/01/2004 (Rv. 569747 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Successione di leggi nel tempo - Mancata previsione dell'applicabilità della legge più favorevole all'autore della violazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede che, se la legge in vigore nel momento in cui è stata commessa la violazione e quella posteriore sono diverse, si applichi quella più favorevole all'incolpato, atteso che non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell'applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del medesimo, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minor rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina (cfr. Corte cost., ordd. nn. 140 e 501 del 2002).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)