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Sez. 2, Sentenza n. 341 del 11/02/1967 (Rv. 326210 - 01)

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA DI TESTARE - DEGLI INCAPACI DI INTENDERE E DI VOLERE (INCAPACITA NATURALE) - INFERMITA PERMANENTE E TRANSITORIA - DIFFERENZA IN ORDINE ALLA PROVA.*
Stato
decisa il 1967-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326210-01

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA DI TESTARE - DEGLI INCAPACI DI INTENDERE E DI VOLERE (INCAPACITA NATURALE) - INFERMITA PERMANENTE E TRANSITORIA - DIFFERENZA IN ORDINE ALLA PROVA.*

In ipotesi di infermita psichica permanente o abituale si presume l'incapacita di disporre per testamento onde colui che assuma che il testatore abbia disposto in un momento di lucido intervallo deve provare tale circostanza. In ipotesi, invece, di infermita psichica intermittente o ricorrente, e a carico di colui che impugna il testamento la prova che questo sia stato redatto in stato di incapacita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)