Sez. 2, Sentenza n. 341 del 11/02/1967 (Rv. 326210 - 01)
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA DI TESTARE - DEGLI INCAPACI DI INTENDERE E DI VOLERE (INCAPACITA NATURALE) - INFERMITA PERMANENTE E TRANSITORIA - DIFFERENZA IN ORDINE ALLA PROVA.*
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA DI TESTARE - DEGLI INCAPACI DI INTENDERE E DI VOLERE (INCAPACITA NATURALE) - INFERMITA PERMANENTE E TRANSITORIA - DIFFERENZA IN ORDINE ALLA PROVA.*
In ipotesi di infermita psichica permanente o abituale si presume l'incapacita di disporre per testamento onde colui che assuma che il testatore abbia disposto in un momento di lucido intervallo deve provare tale circostanza. In ipotesi, invece, di infermita psichica intermittente o ricorrente, e a carico di colui che impugna il testamento la prova che questo sia stato redatto in stato di incapacita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)