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Sez. 1, Sentenza n. 902 del 11/02/1997 Cc. (dep. 25/03/1997) Rv. 207093 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Fase delle indagini preliminari - Applicazione - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207093-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA

Anche nella fase delle indagini preliminari è operante il disposto dell'art. 305 comma primo, cod. proc. pen.; e pertanto è legittima la proroga dei termini di custodia cautelare in relazione a perizia psichiatrica che venga espletata, in quella fase, sulla persona dell'indagato. (Fattispecie in tema di procedimento minorile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)