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Sez. 1, Sentenza n. 36854 del 03/10/2001 Cc. (dep. 11/10/2001) Rv. 220737 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - CUSTODIA CAUTELARE | Termini di durata massima della custodia cautelare - Espletamento di perizia psichiatrica - Proroga dei termini - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2001-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220737-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - CUSTODIA CAUTELARE

Anche nell'ambito del procedimento minorile è legittima la proroga dei termini massimi di custodia cautelare per il tempo assegnato per l'espletamento della perizia sullo stato di mente dell'imputato, atteso che le disposizioni relative a tale procedimento non integrano un sistema autonomo, ma si articolano in un insieme di deroghe alle norme del processo ordinario, le quali trovano applicazione per quanto da quelle non previsto espressamente, e tenuto conto che nessuna norma speciale esclude o regola diversamente, rispetto al rito ordinario, gli istituti in esame, esistendo, anzi, piena compatibilità tra la tutela delle esigenze cautelari che li ispira e la disciplina della custodia cautelare propria del procedimento minorile che a tali esigenze espressamente si richiama.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)