Sez. 1, Ordinanza n. 617 del 01/07/1998 (Rv. 516834 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Decreto del giudice tutelare di rimozione del tutore - Decreto del Tribunale emesso in sede di reclamo - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il decreto con il quale il Tribunale provveda in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di rimozione di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 384, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)