Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 22/01/2009 (Rv. 606272 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Autorizzazione del giudice tutelare al genitore esercente la potestà su un figlio minore all'accettazione dell'eredità - Reclamo - Revoca - Carattere decisorio - Esclusione - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il tribunale abbia accolto il reclamo contro il provvedimento del giudice tutelare, con il quale quest'ultimo autorizzava il genitore, esercente la potestà sul figlio minore, ad accettare l'eredità di un parente ed a promuovere giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ex art.111 Cost., poiché privo del carattere di decisorietà e definitività, essendo modificabile e revocabile in ogni tempo per motivi originari e sopravvenuti, e non essendo diretto alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o "status".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 3, Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)