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Sez. 2, Sentenza n. 1493 del 23/02/1999 (Rv. 523481 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE | Ricorso straordinario in Cassazione - Inammissibilità - Inidoneità al giudicato e all'incidenza definitiva su diritti soggettivi - Revocabilità e modificabilità anche "ex tunc" - Casi di ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523481-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE

E inammissibile il ricorso straordinario in Cassazione, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Costituzione, avverso il provvedimento della Corte di Appello emesso su reclamo, ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ., contro il provvedimento del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione - nella specie in tema di revoca dell'amministratore di un condominio - trattandosi di provvedimento inidoneo al giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, bensì modificabile e revocabile in ogni tempo, anche con efficacia "ex tunc". L'inammissibilità è invece da escludere in altre ipotesi, in cui il ricorso sia espressamente previsto dalla legge (art. 5 legge 13 aprile 1988 n. 117) o il procedimento si concluda con sentenza (artt. 724 e 728 cod. proc. civ.), o il ricorso sia proposto per motivi di giurisdizione o competenza o vizi di ordine processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Proc. Civ. art. 724, Cod. Proc. Civ. art. 728, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)