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Sez. 2, Sentenza n. 37037 del 29/09/2011 Cc. (dep. 14/10/2011) Rv. 251469 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | Invio a mezzo posta - Trasmissione degli atti al giudice del riesame - Decorrenza - Dall'arrivo alla cancelleria del giudice competente.
Stato
decisa il 2011-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251469-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE

Il termine di inefficacia di una misura cautelare di coercizione personale conseguente all'omessa tempestiva decisione del tribunale del riesame decorre, anche in caso di proposizione della richiesta a mezzo posta elettronica certificata, dal momento in cui essa è pervenuta alla cancelleria della sezione competente per il riesame e non già dal momento in cui essa e giunta alla cancelleria centrale del tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 308, Cod. Pen. art. 309

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)