Sez. 1, Sentenza n. 42473 del 17/03/2016 Cc. (dep. 07/10/2016) Rv. 268103 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza - Giudizio di rinvio - Termine per la decisione - Decorrenza - Ricezione degli atti da parte della cancelleria del tribunale del riesame - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui la Cassazione annulli per un nuovo esame l'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il termine di dieci giorni, entro cui, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio ha l'obbligo di decidere, decorre dalla ricezione degli atti da parte della cancelleria della sezione competente per il riesame e non dal momento in cui gli atti pervengono alla cancelleria centrale del tribunale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5 lett. B, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)