diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 14169 del 28/07/2004 (Rv. 576123 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Integrazione di un finanziamento richiesto alla P.A. - Posizione del concessionario - richiedente - Diritto soggettivo - Esclusione - Controversie relative - Devoluzione alla G.A. - Affermazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576123-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le controversie attinenti all'integrazione del finanziamento devono ritenersi devolute alla giurisdizione amministrativa, non essendo configurabile al riguardo una posizione di diritto soggettivo del concessionario con una estensione più ampia rispetto alle somme stanziate con il provvedimento concessorio (Fattispecie relativa a richiesta di integrazione del contributo rispetto alla misura in cui il medesimo era stato concesso dall'amministrazione e che si era rivelata inadeguata per la realizzazione del programma di ristrutturazione programmato).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)