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Sez. U, Sentenza n. 3946 del 23/04/1987 (Rv. 452793 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - ACQUISIZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DEI FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE GLI ONERI ESPROPRIATIVI - RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452793-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - ACQUISIZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DEI FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE GLI ONERI ESPROPRIATIVI - RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - INSUSSISTENZA.*

In tema di acquisizione di aree per la costruzione di edifici scolastici, qualora il comune non si avvalga del diritto di chiedere allo stato di provvedere direttamente, ai sensi dello art. 13 della legge 28 luglio 1967 n. 641, e si limiti ad accettare i finanziamenti che lo stato conceda per fronteggiare gli oneri espropriativi, deve escludersi che il comune medesimo possa agire davanti al giudice ordinario, per ottenere un'ulteriore integrazione di tali finanziamenti in correlazione delle maggiori indennità versate agli espropriati, non essendo configurabile una posizione di diritto soggettivo con estensione più ampia rispetto alle somme stanziate con il provvedimento concessorio. (V 2099/80, mass n 405752).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 28/07/1967 num. 641 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)