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Sez. U, Sentenza n. 4751 del 11/05/1998 (Rv. 515326 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione di finanziamento erogato dalla Pubblica Amministrazione - Controversie aventi ad oggetto la corresponsione di oneri accessori per inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione di finanziamento - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1998-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515326-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In materia di finanziamento erogato dalla Pubblica Amministrazione, mentre le controversie attinenti all'integrazione del finanziamento stesso sono devolute alla giurisdizione amministrativa, non essendo configurabile al riguardo una posizione di diritto soggettivo del concessionario con un'estensione più ampia rispetto alle somme stanziate con il provvedimento concessorio, invece una volta che l'erogazione sia stata disposta sorge un rapporto obbligatorio tra P.A. e beneficiario sicché sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la corresponsione di oneri accessori asseritamente dovuti a causa dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione di finanziamento.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)