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Sez. L, Sentenza n. 12044 del 12/11/1991 (Rv. 474598 - 01)

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Applicazione - Criteri - Riferimento al rito concretamente osservato - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1991-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474598-01

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione

Il rito concretamente osservato per la trattazione della causa è determinante ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali in periodo feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969 nei soli casi in cui sia di per sè stesso rivelatore della natura della controversia - cioè del fatto che essa sia stata considerata, ancorché erroneamente, come ordinaria invece che di lavoro o previdenziale - e non anche quando detto rito (come nella specie, quello previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 per l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione dell'autorità amministrativa), qualificandosi come speciale non solo rispetto a quello ordinario ma anche rispetto a quello delle controversie di lavoro e previdenziali, assuma un rilievo neutro ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali, alla quale deve dunque procedersi indagando circa la natura della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)