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Sez. L, Sentenza n. 2995 del 15/03/1995 (Rv. 491160 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Termini - Sospensione durante il periodo feriale - Esclusione - Funzione - Riferimento della legge n. 742 del 1969 agli artt. 429 e 459 cod. proc. civ. - Sostituzione con gli artt. 409 e 442 stesso codice - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491160-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

In tema di sospensione dei termini nel periodo feriale l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 nel disporre che detta sospensione non si applica alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile fa riferimento alle controversie - oggetto delle norme del codice di rito all'epoca vigenti - relative ai rapporti individuali di lavoro ed alla materia previdenziale ed assistenziale, il sui sollecito svolgimento in relazione alle primarie ed essenziali esigenze di vita di regola coinvolte in tali controversie è stato ritenuto dal legislatore meritevole di particolare tutela e di considerazione prioritaria rispetto all'esigenza di garantire agli operatori del diritto nel settore forense un periodo di ferie estive senza obbligo di osservanza di termini processuali. Pertanto la deroga alla sospensione dei termini, disposta in funzione della specifica natura delle anzidette controversie, resta operante, in relazione alla sua "ratio" anche dopo la sostituzione delle sopra indicate norme del codice di rito con quelle, corrispondenti, di cui agli artt. 409 e 442 dello stesso codice nella modifica apportata dalla legge 11 agosto 1973 n. 533.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)