diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7119 del 29/03/2006 (Rv. 590942 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - AUTORITÀ DI P.S. - IN GENERE | Cessione della proprietà o del godimento di immobile - Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Soggetto obbligato alla comunicazione - Istituti Autonomi della Case Popolari - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590942-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - AUTORITÀ DI P.S. - IN GENERE

Nel caso di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'obbligo di comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza la cessione degli immobili ai sensi dell'art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, grava sugli Istituti Autonomi delle Case Popolari, considerato che sono essi a cedere agli assegnatari, con la locazione, l'uso esclusivo degli immobili, essendo demandata ai comuni - per effetto del trasferimento di funzioni operato ai sensi degli art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 55 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - la sola fase dell'assegnazione, di carattere pubblicistico, senza che sia venuto meno, in conseguenza di detto trasferimento, il potere degli Istituti di gestione degli alloggi stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 55, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)