Sez. 2, Ordinanza n. 482 del 19/06/1995 (Rv. 492928 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE | Art. 971 ultimo comma cod. civ. - Questione di illegittimità costituzionale.
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE
In tema di affrancazione dell'enfiteusi, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 971, ultimo comma, cod. civ. - norma abrogata per incompatibilità con l'art. 1 della legge n. 607 del 1966 e della quale si è verificata la reviviscenza a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di questa stessa disposizione, nonché degli artt. 2 della legge n. 1138 del 1970 ed 1 della legge n. 270 del 1974 - per contrasto con l'art. 42 della Costituzione, in quanto, nel disporre che l'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma di danaro risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, non prevede l'aggiornamento periodico di tale canone e, quindi, del capitale d'affranco mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con approssimazione ragionevole, la sua corrispondenza con la realtà economica effettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1138 art. 2 CORTE COST., Legge 14/06/1974 num. 270 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)