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Sez. 3, Sentenza n. 6686 del 09/12/1988 (Rv. 460967 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CONSEGUENZE - REVIVISCENZA DELLA DISCIPLINA EX ART. 1651 COD. CIV. - INDENNITÀ DOVUTA ALL'AFFITTUARIO - DETERMINAZIONE EX ART. 15, SECONDO COMMA, DELLA PREDETTA LEGGE DEL 1971 (AUMENTO DEL VALORE DEL FONDO).*
Stato
decisa il 1988-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460967-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CONSEGUENZE - REVIVISCENZA DELLA DISCIPLINA EX ART. 1651 COD. CIV. - INDENNITÀ DOVUTA ALL'AFFITTUARIO - DETERMINAZIONE EX ART. 15, SECONDO COMMA, DELLA PREDETTA LEGGE DEL 1971 (AUMENTO DEL VALORE DEL FONDO).*

Con riguardo ad affitto di fondo rustico cessato nel vigore della legge 11 febbraio 1971 n. 11, e per il caso di migliorie effettuate dall'affittuario senza l'autorizzazione del concedente, il diritto all'indennità deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1651 cod. civ. - il quale, benché abrogato dall'art. 29 della citata legge, ha ripreso vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 14 nella parte in cui contempla l'indennizzabilità anche dei miglioramenti eseguiti "inscio od invito domino" - ma la concreta Determinazione dell'indennità medesima si sottrae alle Disposizioni di detto art. 1651 cod. civ. e resta soggetta al criterio previsto dall'art. 15 secondo comma della legge n. 11 del 1971 (aumento del valore del fondo), in considerazione dell'applicabilità della normativa speciale vigente all'epoca della risoluzione del rapporto. (V 4378/83, mass n 429289; (V 3284/79, mass n 399669).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)