Sez. 3, Sentenza n. 5155 del 17/09/1981 (Rv. 415948 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL COMPRATORE SENZA FONDARE ALCUNA PRETESA EX ART. 1512 COD.CIV. - RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DELLA COSA FORMULATA DAL VENDITORE - INAMMISSIBILITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL COMPRATORE SENZA FONDARE ALCUNA PRETESA EX ART. 1512 COD.CIV. - RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DELLA COSA FORMULATA DAL VENDITORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora il compratore agisca, ai sensi dell'art. 1492 cod. civ., per la risoluzione del contratto, senza porre alcuna pretesa fondata sulla garanzia di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 cod. civ. - la quale attua una più energica tutela del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per Mancanza di qualità - il giudice non può accogliere la richiesta, formulata dal venditore, di concessione di un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento. (V. 5114/78, mass. N. 394865; (V. 208/75, mass. N. 373396).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)