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Sez. 5, Sentenza n. 5480 del 29/02/2008 (Rv. 602126 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE ED ATTI EQUIPARATI - IN GENERE | Verbale di conciliazione giudiziale - Natura - Conseguenze - Termini di registrazione ed imposta dovuta - Accertamento del contenuto oggettivo dell'atto - Necessità.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602126-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE ED ATTI EQUIPARATI - IN GENERE

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro, il verbale di conciliazione giudiziale non è equiparabile alle sentenze, ma va soggetto all'imposta dovuta in base al contenuto dell'accordo in esso recepito. Ne consegue che se, in sede giudiziale, le parti raggiungono un accordo costitutivo, modificativo od estintivo di diritti, il suddetto verbale costituirà il presupposto d'imposta, e ad esso occorrerà fare riferimento per quanto concerne la misura dell'imposta dovuta ed i termini di pagamento. Se, invece, il verbale di conciliazione si limita a recepire il contenuto di un accordo già raggiunto in precedenza tra le parti, sarà quest'ultimo atto a costituire il presupposto d'imposta quanto a misura e termini di pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 69, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)