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Sez. T, Ordinanza n. 4064 del 23/02/2026 (Rv. 677868-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE ED ATTI EQUIPARATI - IN GENERE | Verbale di conciliazione giudiziale - Presupposto impositivo - Contenuto dell'accordo - Rilevanza - Accordo raggiunto in sede processuale ovvero precedentemente stipulato e recepito nel verbale di conciliazione - Distinzione.
Stato
decisa il 2026-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677868-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE ED ATTI EQUIPARATI - IN GENERE

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro, il verbale di conciliazione giudiziale non è equiparabile alle sentenze ed è soggetto all'imposta dovuta in base al contenuto dell'accordo in esso recepito, con la conseguenza che il presupposto d'imposta al quale fare riferimento per individuare la misura dell'imposta dovuta ed i termini di pagamento è integrato dal suddetto verbale quando l'accordo costitutivo, modificativo od estintivo di diritti sia stato raggiunto dalle parti in sede giudiziale ovvero dall'accordo precedentemente stipulato tra le parti, cui le stesse abbiano fatto riferimento recependolo nel verbale di conciliazione medesimo.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)