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Sez. 5 - , Sentenza n. 17511 del 14/07/2017 (Rv. 644906 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE ED ATTI EQUIPARATI - IN GENERE | Verbale di conciliazione giudiziale - Imposta dovuta - Accertamento del contenuto dell'accordo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644906-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE ED ATTI EQUIPARATI - IN GENERE

Il verbale di conciliazione giudiziale, equiparato alla sentenza passata in giudicato dall'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere tassato con l'imposta di registro adeguata al contenuto causale dell'accordo ivi recepito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il verbale di conciliazione soggetto ad imposta di registro fissa, ex art. 4 Tariffa, Parte I, del d.P.R. n. 131 del 1986, e non proporzionale, ai sensi dell'art. 8 della medesima Tariffa, trattandosi di un atto di assegnazione della titolarità aziendale ad un socio e non già di pagamento di somme di denaro).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. PP art. 8, DPR 26/04/1986 num. 131 all. PP art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)