Sez. L, Sentenza n. 4427 del 20/04/1995 (Rv. 491915 - 01)
ASSISTENZA E SALVATAGGIO (DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE) - IN GENERE | Diritto dei componenti dell'equipaggio ad una parte del compenso - Controversie nei confronti dell'armatore - Disciplina ex art. 400, e seg. cod. proc. civ. - Applicabilità - Obbligo di nomina di un consulente tecnico ex art. 599 cod. nav. - Esclusione.
ASSISTENZA E SALVATAGGIO (DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE) - IN GENERE
Nelle controversie promosse nei confronti dell'armatore di una nave da componenti dell'equipaggio per far valere il loro diritto ad una parte del compenso di assistenza e salvataggio - assoggettate, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.533 del 1973, alla disciplina di cui agli artt. 409 e seguenti cod. proc. civ., in quanto l'attività relativa è riconducibile al contratto di arruolamento - non trova applicazione l'art. 599 cod. nav. che impone la nomina di un consulente tecnico, sebbene tra le cause per sinistri marittimi l'art. 589 ricomprenda anche quelle per "le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio, e ricupero", perché neanche le norme del codice della navigazione relative alle controversie di lavoro richiamavano le disposizioni in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Navig. art. 589 CORTE COST., Cod. Navig. art. 599, Cod. Navig. art. 600 CORTE COST., Cod. Navig. art. 609 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)