Sez. L, Sentenza n. 539 del 23/01/1988 (Rv. 457045 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO IN ASTRATTO AL LIVELLO DI CATEGORIA DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE UNICA ADOTTATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO IN ASTRATTO AL LIVELLO DI CATEGORIA DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE UNICA ADOTTATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INSUFFICIENZA.*
L'indagine circa l'equivalenza o meno, ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., delle nuove mansioni assegnate al lavoratore deve essere svolta non in base ad un criterio formalistico ma in base all'attività effettivamente espletata dal prestatore di lavoro, avendo le mansioni carattere di specificità e non di genericità, per cui il riferimento, in astratto, al livello di categoria del sistema di classificazione unica, adottato dalla contrattazione collettiva nei grandi settori produttivi, non è di per sè sufficiente ai fini dello accertamento dell'equivalenza, la quale presuppone che le nuove mansioni, pur se non identiche, siano aderenti alla specifica Competenza tecnico-professionale del dipendente, salvaguardandone il livello professionale, e siano, in ogni caso, tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto. (V 2231/84, mass n 434270).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)