Sez. L, Sentenza n. 2231 del 05/04/1984 (Rv. 434270 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CRITERIO DELL'EQUIVALENZA - PORTATA - RIFERIMENTO IN ASTRATTO AL LIVELLO DI CATEGORIA DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE UNICA - SUFFICIENZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CRITERIO DELL'EQUIVALENZA - PORTATA - RIFERIMENTO IN ASTRATTO AL LIVELLO DI CATEGORIA DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE UNICA - SUFFICIENZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA - ESCLUSIONE.*
In relazione al primo comma dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), che, limitando lo ius variandi del datore di lavoro in materia di assegnazione delle mansioni, stabilisce (con disposizione rigida e idonea, in qualche caso, a comportare inconvenienti per lo stesso datore di lavoro) che le mansioni stesse debbano corrispondere alla categoria superiore successivamente acquisita o essere equivalenti alle ultime mansioni effettivamente svolte, l'indagine in ordine alla sussistenza o meno dell'equivalenza dev'essere svolta non in base ad un criterio formalistico ma in base all'attività effettivamente svolta dal lavoratore, avendo le mansioni carattere non di genericità ma di specificità. Pertanto, il riferimento, in astratto, al livello di categoria del sistema di classificazione unica (conglobamento funzionale delle qualifiche), introdotto dalla contrattazione collettiva nei grandi settori produttivi a partire dal 1970, non è di per sè sufficiente ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, in quanto il fatto che in detto sistema siano raggruppati in uno stesso livello di categoria profili professionali diversi è indicativo di un'equivalenza solo "tendenziale" - e, come tale, da verificare in concreto - delle mansioni proprie di detti profili. (V 4189/83, mass n 429129; (V 1026/80, mass n 404484; (V 1489/74, mass n 369600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)