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Sez. L, Sentenza n. 6515 del 01/12/1988 (Rv. 460840 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MUTAMENTO DI MANSIONI O TRASFERIMENTO DEI LAVORATORI - LIMITI ALLO "IUS VARIANDI" - INFLUENZA SUI PROVVEDIMENTI UNILATERALI DEL DATORE DI LAVORO - MUTAMENTO O TRASFERIMENTO RICHIESTI DAL LAVORATORE - OPERATIVITÀ DI DETTI LIMITI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460840-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MUTAMENTO DI MANSIONI O TRASFERIMENTO DEI LAVORATORI - LIMITI ALLO "IUS VARIANDI" - INFLUENZA SUI PROVVEDIMENTI UNILATERALI DEL DATORE DI LAVORO - MUTAMENTO O TRASFERIMENTO RICHIESTI DAL LAVORATORE - OPERATIVITÀ DI DETTI LIMITI - ESCLUSIONE.*

In tema di mansioni del lavoratore, le limitazioni allo "jus variandi" - introdotte dall'art. 2103 cod. civ. nel testo modificato dall'art. 13 stat. Lavoratori - sono dirette ad incidere su quei provvedimenti unilaterali del datore di lavoro o su quelle clausole contrattuali che prevedano il mutamento di mansioni o il trasferimento del lavoratore non sorretti da ragioni tecniche, organizzative e produttive, e mirano ad impedire che il cambiamento di mansioni od il trasferimento siano disposti contro la volontà del lavoratore ed in suo danno. Dette limitazioni, pertanto, non operano nel caso in cui il mutamento di mansioni o il trasferimento siano stati disposti a richiesta dello stesso lavoratore. (V 153/88, mass n 456779; (V 539/88, mass n 457045).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)