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Sez. 6, Sentenza n. 12337 del 25/02/2008 Cc. (dep. 19/03/2008) Rv. 239316 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa - Criteri di particolare rigore - Obbligo di motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239316-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di arresti domiciliari, la valutazione ai fini della concessione del beneficio ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la possibilità per l'indagato di restare fuori di casa per considerevoli periodi della giornata avrebbe vanificato, di fatto, ogni possibilità di sottoporlo ai necessari controlli a fini cautelari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)