Sez. L, Sentenza n. 3832 del 16/04/1999 (Rv. 525487 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine ex art. 1, secondo comma, lett. c) - Presupposti - Isolate ed anomale situazioni di per sè non programmabili determinanti un maggiore impegno produttivo dell'impresa - Necessità - Ente operante nel settore del disadattamento giovanile - Assunzione di ulteriore gestione di comunità di recupero - Ammissibilità di contratti di lavoro a termine - Esclusione - Previsione di una scadenza nella convenzione con l'ente locale - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di assunzioni a tempo determinato, il presupposto di legittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro di cui all'art. 1, secondo comma, lett. c), della legge n. 230 del 1962 si riferisce soltanto ad isolate ed anomale situazioni di per sè non programmabili che determinino un maggiore impegno produttivo dell'impresa; giustificatamente, quindi, il giudice di merito ritiene tale presupposto non ricorrente nell'ipotesi in cui un ente svolgente statutariamente attività di intervento nel campo del disadattamento minorile assuma la ulteriore gestione di una comunità di recupero, anche se la relativa convenzione con l'ente locale preveda un termine di scadenza, considerato anche che nel caso in cui effettivamente la convenzione non venga rinnovata, il datore di lavoro può, se del caso, ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)