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Sez. 3, Sentenza n. 45559 del 14/10/2004 Cc. (dep. 25/11/2004) Rv. 230472 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Permesso in sanatoria - Procedura di definizione - Sospensione dell'azione penale - Misure cautelari reali - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230472-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia la sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie, prevista dall'art. 45, comma primo, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nell'ipotesi di instaurazione del procedimento amministrativo di accertamento di conformità e successivo rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non impedisce l'adozione di provvedimenti cautelari reali, atteso che questi per loro natura tendono ad assicurare lo stato delle cose e di regola non ostacolano la conclusione del procedimento di sanatoria.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)