Sez. 3, Sentenza n. 47117 del 06/11/2003 Cc. (dep. 10/12/2003) Rv. 226828 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Condono edilizio - Disciplina di cui al D.L. n. 269 del 2003 - Incidenza sul provvedimento di sequestro - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La proposizione di una domanda di condono edilizio, di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni con Legge 24 novembre 2003 n. 326, non impedisce l'adozione o la permanenza di un provvedimento di sequestro, sia perché la misura cautelare reale o a fini probatori ha il solo scopo di lasciare inalterata la situazione o di impedire la prosecuzione dell'opera, sia in quanto la speciale causa estintiva discendente dalla procedura di condono richiede la sua formale dichiarazione previo accertamento dei presupposti cui la stessa è subordinata.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)