Sez. 1, Sentenza n. 3639 del 04/06/1980 (Rv. 407499 - 01)
ACQUE - PUBBLICHE - CORSI D'ACQUA - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - CANALE DI DERIVAZIONE - CATTIVA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE DI ACQUE PUBBLICHE - CONTROVERSIA SULLA RESPONSABILITA E SULL'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DI QUEST'ULTIMO - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA IN SEDE ORDINARIA - NECESSITA.*
ACQUE - PUBBLICHE - CORSI D'ACQUA - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - CANALE DI DERIVAZIONE - CATTIVA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE DI ACQUE PUBBLICHE - CONTROVERSIA SULLA RESPONSABILITA E SULL'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DI QUEST'ULTIMO - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA IN SEDE ORDINARIA - NECESSITA.*
La controversia fra privati, nella quale si deduca la responsabilita e l'obbligazione risarcitoria del convenuto, utente di acque pubbliche, per la cattiva manutenzione di un canale di derivazione, senza sollevare alcuna questione sulla demanialita di dette acque, ovvero sul contenuto e la legittimita di Atti od opere della pubblica amministrazione, non coinvolge, direttamente od indirettamente, gli interessi pubblici connessi al regime delle acque, e resta devoluta alla cognizione dell'autorita giudiziaria in Sede ordinaria, esulando dalla Competenza per materia dei tribunali delle acque pubbliche, secondo la previsione dell'art 140 del RD 11 dicembre 1933 n 1775. (V 898/78, mass n 390225; (V 4616/77, mass n 388219; (V 2818/76, mass n 381567).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)