Sez. 1, Sentenza n. 3049 del 04/05/1983 (Rv. 427955 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - OPERE IDRAULICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONE - AZIONE RISARCITORIA PER FATTO ILLECITO INERENTE ALL'ESECUZIONE O MANUTENZIONE D'OPERA IDRAULICA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOMANDA RISARCITORIA RELATIVA ALLA ROTTURA DI UNA CONDOTTA IDRICA DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE - DEDUZIONE DELLA SOLA NEGLIGENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, NELLA ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELL'OPERA, QUALE CAUSA DEL PREGIUDIZIO - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - OPERE IDRAULICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONE - AZIONE RISARCITORIA PER FATTO ILLECITO INERENTE ALL'ESECUZIONE O MANUTENZIONE D'OPERA IDRAULICA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOMANDA RISARCITORIA RELATIVA ALLA ROTTURA DI UNA CONDOTTA IDRICA DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE - DEDUZIONE DELLA SOLA NEGLIGENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, NELLA ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELL'OPERA, QUALE CAUSA DEL PREGIUDIZIO - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Con riguardo all'Azione risarcitoria per fatto illecito inerente all'esecuzione o manutenzione di opera idraulica, la Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, anziché del giudice ordinario, secondo la previsione dell'art. 140 lett. E) del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (testo unico sulle acque e gli impianti elettrici), postula che venga in discussione un'opera idraulica costruita dalla pubblica amministrazione od un provvedimento adottato dalla medesima, che tale danno sia dipendente dall'opera, cioè dal suo modo di essere in quanto mal costruita o mal tenuta in efficienza, e non ad essa connesso per mera occasione, nonché ricollegabile ad una colpa attribuibile all'autorità amministrativa cui è affidata la gestione dell'opera, e che inoltre l'accertamento e la liquidazione del danno stesso, per effetto di specifiche e puntuali deduzioni delle parti, venga ad interferire sul regime giuridico delle acque pubbliche, nel senso che comporti l'esame e la definizione di questioni attinenti ad Atti o provvedimenti dell'amministrazione nell'Esercizio dei suoi poteri di governo delle acque pubbliche in relazione ad interessi generali. La suddetta Competenza del giudice specializzato, pertanto, per difetto dell'ultimo degli indicati requisiti, deve essere esclusa in ordine alla domanda proposta dal proprietario di un immobile, nei confronti dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per il ristoro dei danni subiti a seguito della rottura di una condotta idrica dell'ente medesimo, sotto il profilo della sua irrazionale sistemazione senza adeguati lavori di "banchinaggio", qualora l'attore si limiti ad assumere la derivazione causale di detto pregiudizio da negligenza od imperizia dell'amministrazione nell'esecuzione o manutenzione dell'opera, senza che vengano concretamente investite dalla materia del contendere scelte della convenuta che siano inerenti al regime delle acque e che coinvolgano concretamente gli interessi pubblici relativi. (V 6523/81, mass n 417369; (V 4201/81, mass n 414868; (V 3639/80, mass n 407499; (V 3290/80, mass n 407099; (V 4975/78, mass n 394714; (V 240/74, mass n 367854).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)