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Sez. 6, Sentenza n. 356 del 28/02/1967 Ud. (dep. 20/05/1967) Rv. 104270 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - DECRETO DI CITAZIONE - GIUDIZIO INNANZI AL PRETORE - TERMINI DI COMPARIZIONE - PROLUNGABILITA - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104270-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - DECRETO DI CITAZIONE - GIUDIZIO INNANZI AL PRETORE - TERMINI DI COMPARIZIONE - PROLUNGABILITA - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*

Il termine massimo per comparire nel giudizio innanzi al pretore e fissato dall'art 409 ultimo capoverso cod proc pen in cinque giorni liberi ed e soggetto a prolungamento a norma dell'art 183 cod proc pen in ragione del numero dei giorni necessari per il viaggio e in ogni caso in misura non minore di un giorno per ogni duecento chilometri di distanza quando e possibile l'uso di mezzi ferroviari e per ogni trenta chilometri nelle altre ipotesi. Come si desume dal significato letterale della disposizione contenuta nell'art 183 cod proc pen, la maggiore dilazione concessa in ogni caso all'imputato per comparire e bensi pronunziata alla distanza, ma il legislatore ha ripudiato il criterio della proporzionalita esatta, adottando invece il sistema di un prolungamento del termine a scatti, ogni qualvolta la distanza effettiva in chilometri divisa per il coefficiente stabilito (duecento o trenta, secondo che si tratti di ferrovia o via ordinaria) sia un quoziente pari o superiore all'unita, trascurandosi l'eventuale resto, e in tal caso il quoziente rappresentera il numero dei giorni di cui il termine risulta obbligatoriamente prolungato a favore dell'imputato. Consegue da questa interpretazione dell'art 183 cod pen che il prolungamento del termine ope legis (detto anche prolungamento necessario o obbligatorio in contrapposto a quello discrezionale che e determinato dal giudice) non spetta per i tratti di distanza che rappresentano solo una frazione del maggior percorso cui la legge fa corrispondere ciascun prolungamento di un giorno.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183, Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)