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Sez. 4, Sentenza n. 186 del 30/01/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104438 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - LUOGO DI COMPARIZIONE RAGGIUNGIBILE IN FERROVIA - FRAZIONE DI CHILOMETRI DUECENTO - COMPUTO DEL TERMINE.*
Stato
decisa il 1967-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104438-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - LUOGO DI COMPARIZIONE RAGGIUNGIBILE IN FERROVIA - FRAZIONE DI CHILOMETRI DUECENTO - COMPUTO DEL TERMINE.*

Il prolungamento dei termini di comparizione per l'imputato che possa raggiungere il luogo indicatogli col mezzo ferroviario e fissato in un giorno almeno per ogni duecento chilometri di distanza. Le frazioni di tale distanza non sono considerate dalla legge. Il giudice di merito, quindi, pur potendo, ove necessario, stabilire un termine maggiore tenendo conto delle frazioni di chilometri duecento, non deve obbligatoriamente prendere in considerazione tale maggiore distanza. (prima parte; Conf 104270, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)