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Sez. 3, Sentenza n. 4320 del 18/11/1976 (Rv. 383028 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - INVALIDITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383028-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - INVALIDITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

L'inosservanza da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi, nelle ipotesi previste dall'art 51 primo comma cod proc civ, non incide sulla validita della sentenza, ove la parte interessata non abbia fatto valere il motivo di astensione con istanza di ricusazione ex art 52 cod proc civ. (V 2455/72, mass n 359921; (V 2679/71, mass n 353835).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)