Sez. 1, Sentenza n. 1335 del 17/03/1978 (Rv. 390699 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA CAUSA COME MAGISTRATO DA PARTE DI UN COMPONENTE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - IPOTESI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA CAUSA COME MAGISTRATO DA PARTE DI UN COMPONENTE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - IPOTESI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
La circostanza che uno o piu componenti il collegio giudicante, ancorche costituenti la maggioranza, abbiano gia in precedenza conosciuto della causa come magistrati, non puo determinare nullita della sentenza per vizio attinente alla Costituzione del giudice (art 158 cod proc civ), ma puo configurare solo ipotesi di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art 51 primo comma n 4 cod proc civ, la quale non incide sulla validita della sentenza medesima, ove non dedotta dalla parte interessata con tempestiva istanza di ricusazione, a norma dell'art 52 cod proc civ. (V 4539/76, mass n 383261; (V 4320/76, mass n 383028).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)