Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 22/05/2003 (Rv. 563426 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE | Domanda di ripetizione delle relative somme - Implicita inclusione nella domanda di revoca del decreto - Configurabilità - Conseguenze in tema di giudizio di rinvio.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE
La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa null'altro che un accessorio di tale istanza (ed il suo accoglimento risultando necessaria conseguenza, ex art. 336 cod. proc. civ., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere). Ne consegue che la parte opponente che abbia visto accogliere l'opposizione e revocare il decreto senza, peraltro, che il primo giudice abbia emesso il conseguente provvedimento restitutorio, ha l'onere non già di gravare in via incidentale la sentenza (tale onere incombendo soltanto in relazione ai capi della pronuncia contenenti espresse statuizioni negative), bensì di riproporre, questa volta esplicitandola, la domanda restitutoria ex art. 346 cod. proc. civ., sicché la mancata riproposizione di tale domanda non comporta la formazione di alcun giudicato interno (in assenza di una espressa pronuncia, "in parte qua", del primo giudice), bensì l'insorgere di una mera preclusione alla successiva riproposizione, da rilevarsi su iniziativa di parte, con l'ulteriore conseguenza che, riproposta, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della S.C., da parte dell'originario opponente, la domanda restitutoria, è onere dell'opposto eccepire tempestivamente detta preclusione ex art.346 cod. proc. civ., senza di che correttamente il giudice del rinvio prende in esame e statuisce nel merito sulla domanda predetta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)