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Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005 (Rv. 584460 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE | Revoca - Effetti - Domanda di restituzione delle somme pagate - Previo passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Necessità - Esclusione - Conseguenze in tema di sospensione del giudizio di restituzione.
Stato
decisa il 2005-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584460-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE

Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)