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Sez. 2, Sentenza n. 3201 del 23/10/1972 (Rv. 360991 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER EVOLUZIONE NATURALE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA AI FINI DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360991-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER EVOLUZIONE NATURALE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA AI FINI DELLA PENSIONE.*

In tema di pensione d'invalidita, la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo, deve essere interpretata in modo da rispettare il precetto costituzionale, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto soggettivo. Tale principio importa che il giudice, ove nel corso del giudizio si verifichi un aggravamento dell'invalidita - constatate con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate o accertabili - per effetto di evoluzione di quelle medesime infermita deve tenerne conto. Cio anche in ossequio al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. (Conf 1372'70, mass n 347117; 12'70, mass n 344611).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)