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Sez. 2, Sentenza n. 980 del 07/04/1973 (Rv. 363367 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363367-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

La norma che prescrive il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per il conseguimento della pensione di invalidita deve essere interpretata in modo da rispettare il precetto costituzionale che consente a tutti di agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto soggettivo; con la conseguenza che, ferma restando la necessita che la Determinazione del complesso invalidante deve essere compiuto con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo e in quella Sede accertate o accertabili, il giudice, ove nel corso del giudizio si verifichi un aggravamento delle infermita per effetto di evoluzione peggiorativa di quelle infermita, che costituisca un naturale anche se non necessario sviluppo dell'originario processo patologico, non puo non tenerne conto, con la sola limitazione della decorrenza del diritto alla pensione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e accertato l'avvenuto peggioramento e con esso il raggiungimento dei limiti di invalidita pensionabile. (Conf 255/73, mass n 362100; 3201/72, mass n 360991).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)