Sez. L, Sentenza n. 144 del 08/01/1980 (Rv. 403529 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA - LIMITI TEMPORALI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA - LIMITI TEMPORALI.*
Il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dallo art 437, comma secondo, cod proc civ, si riferisce solo alle prove costituende, cioe richiedenti una ulteriore attivita processuale, e non anche alla produzione di nuovi documenti, quali una sentenza penale da valutare a norma dell'art 28 cod proc pen. tale produzione, pero, per la garanzia del contraddittorio puo avvenire fino a che non sia iniziata la discussione orale. (V 3740/78, mass n 393261; (V 2152/78, mass n 391539; (V 2835/77, mass n 386444).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)