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Sez. 1, Sentenza n. 1268 del 26/04/1968 (Rv. 332803 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - POSIZIONE DEL CURATORE RISPETTO AGLI ATTI COMPIUTI DAL FALLITO PRIMA DEL FALLIMENTO - COMPRAVENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - OPPONIBILITA DEL PATTO AL CURATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332803-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - POSIZIONE DEL CURATORE RISPETTO AGLI ATTI COMPIUTI DAL FALLITO PRIMA DEL FALLIMENTO - COMPRAVENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - OPPONIBILITA DEL PATTO AL CURATORE - CONDIZIONI.*

Il curatore fallimentare svolge una funzione pubblica e la sua attivita e distinta da quella del fallito e da quella dei creditori. Egli pertanto, deve essere ritenuto terzo rispetto agli Atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento quando agisca, ai sensi dell'art.45 della l. fall. O dell'art. 1524 cod.civ., per resistere alla revindica di beni venduti al fallito con patto di riservato dominio. Conseguentemente, la riserva di proprieta potra essere opponibile al curatore solo se risulti da atto scritto avente data certa a termini dell'art. 2704 cod.civ.. (V. 1597-66, massima n.323179 229-65 1903-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1524, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)