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Sez. 5, Sentenza n. 28532 del 20/12/2013 (Rv. 629334 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Acquisto di veicolo - Credito di imposta, previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, per l'intero costo - Condizioni - Strumentalità esclusiva all'esercizio dell'impresa - Prova - Onere del contribuente.
Stato
decisa il 2013-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629334-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

L'acquisto di un veicolo si configura come investimento agevolabile per l'intero costo ai fini del credito di imposta previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 75 (nella numerazione vigente "ratione temporis") e 121 bis (ora 164) del TUIR, approvato con d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente ne dimostri l'esclusiva strumentalità all'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)