Sez. 3, Sentenza n. 1090 del 16/04/1971 (Rv. 351147 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - MANCATA ACQUISIZIONE DI UN BENE NEL PATRIMONIO DELL'OFFESO - REINTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - MANCATA ACQUISIZIONE DI UN BENE NEL PATRIMONIO DELL'OFFESO - REINTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO - CRITERI.*
L'obbligazione che ha per oggetto il risarcimento di danni e obbligazione di valore e non di valuta, con la conseguenza, che se il danno consiste nella mancata acquisizione di un bene nel patrimonio dell'offeso, per effetto di inadempienza contrattuale o di illecito extracontrattuale, la reintegrazione del patrimonio leso deve avvenire mediante una prestazione di equivalente valore economico e tale equivalenza deve sussistere anche nel momento della liquidazione. Nel caso che tra l'evento lesivo e detta liquidazione si siano verificati aumenti di valore, sia effettivi, sia in meri termini monetari, e del maggior ultimo valore che occorre percio tener conto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)